Approvvigionamento e appaltatori

DiDEEP BUSINESS

Approvvigionamento e appaltatori

Il punto 8.1.4 della UNI ISO 45001:2018

Nella UNI ISO 45001:2018 viene ulteriormente amplificata la rilevanza di alcune tematiche come in particolare l’approvvigionamento (punto 8.1.4 della norma) nel quale si pone l’accento su:

  • attività e operazioni degli appaltatori che hanno un impatto sull’Organizzazione;
  • le attività e le operazioni dell’organizzazione che hanno un impatto sui lavoratori degli appaltatori;
  • le attività e le operazioni degli appaltatori che hanno un impatto su altre parti interessate sul luogo di lavoro.

La norma specifica che l’Organizzazione deve garantire che i requisiti del proprio SSL siano soddisfatti dai contraenti e dai loro lavoratori.

I processi di approvvigionamento dell’Organizzazione devono definire e applicare i criteri di salute e sicurezza sul lavoro per la selezione degli appaltatori.

A tal fine, il primo passo fondamentale è quello di assicurare che questi ultimi rispettino tutti i requisiti tecnico-professionali e legali applicabili e che siano in grado di soddisfare, direttamente e/o tramite subappaltatori e loro addetti, i requisiti specifici dell’Organizzazione presso cui andranno ad operare.

Una previsione questa di cui è possibile rinvenirne anche la valenza giuridica nell’art. 26 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08: il Datore di Lavoro ha l’obbligo di valutare l’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore.

Per verifica dell’idoneità tecnico-professionale “si intende la procedura di verifica delle capacità tecniche ed organizzative che debbono essere possedute, e dimostrate, dalle Imprese e dai lavoratori autonomi selezionati, in relazione all’oggetto degli interventi da effettuare”. Tale verifica può essere attuata anche, ma non solo, attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercioindustria e artigianato, inerente i lavori affidati e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

Riassumendo quelli che sono i principali adempimenti al fine di garantire, in primis, la compliance cogente ex D. Lgs. 81/08 ed, in secundis, quella rispetto ai requisiti della UNI ISO 45001:2018, l’Organizzazione dovrà:

  • garantire che il processo di approvvigionamento definisca formalmente criteri di selezione degli appaltatori, in termini di salute e sicurezza sul lavoro, coerenti con i requisiti legali ed i requisiti aziendali;
  • garantire, attraverso l’implementazione di procedura ad hoc, la selezione e qualifica iniziale dei fornitori e dei subfornitori;
  • garantire, attraverso l’implementazione di idonei processi, la sorveglianza sul mantenimento della qualifica dei fornitori e dei subfornitori stessi, durante la fase esecutiva dell’appalto e i relativi controlli operativi.

Ecco quindi che, alla luce di quanto innanzi, la conformità rispetto ai requisiti posti dalla normativa armonizzata rappresenta un fattore agevolante per l’Organizzazione rispetto anche al raggiungimento della compliance legale ex art. 26 D. Lgs. 81/08: un’esclusiva verifica documentale circa la sussistenza dei requisiti legali ed aziendali dei fornitori e subfornitori sarà infatti ritenuta insufficiente per esonerare il committente da una responsabilità in solido con l’appaltatore nel momento in cui si dovesse appurare il verificarsi della commissione di un reato legato ad infortunio (ex artt. 589 o 590 c.p.).

Il committente, infatti, sarà ritenuto negligente per aver scelto l’appaltatore che si dimostri professionalmente inadeguato e incompetente (art. 43 c.p.), non avendo esercitato il potere impeditivo che la legge attribuisce al committente che deve scegliere l’appaltatore previa verifica dell’idoneità tecnico-professionale formale e sostanziale (art. 40 c.p.).

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