Archivio giornaliero Febbraio 8, 2021

DiDEEP BUSINESS

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

L’articolo 120 del DL Rilancio ha introdotto un credito d’imposta per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.

L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20/E ha chiarito che possono beneficiare del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

L’ammontare del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro corrisponde al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro.

Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può superare il limite di 48.000 euro.

Il bonus è riconosciuto in relazione alle spese sostenute nel 2020 per:

– la realizzazione delle modifiche necessarie al rispetto delle prescrizioni sanitarie per il contenimento del virus (in particolare di carattere edilizio, come il rifacimento di spogliatoi e la realizzazione di spazi idonei, e per l’acquisto di acquisto di arredi che garantiscano le norme sanitarie). Secondo quanto chiarito nella circolare n. 20/E/2020) tali interventi devono essere stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali;

– gli investimenti per attività innovative, tra cui quelli relativi allo sviluppo o all’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto termoscanner. Rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working (Agenzia delle Entrate, circolare n. 20/E/2020).

Il credito di imposta:

– è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (il codice tributo da utilizzare verrà istituito con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate). La compensazione è possibile dal giorno lavorativo successivo alla presentazione all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per accedere al credito di imposta e comunque non prima del 1° gennaio 2021;

– può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. L’opzione deve essere effettuata esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 259854/2020).

Per maggiori informazioni circa la modalità di accesso alla misura non esitare a contattarci!